Tracciabilità delle retribuzioni

Con la nota n. 7369/18 l'Ispettorato interviene in materia di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni fornendo altri chiarimenti in merito.
Nello specifico l'Ispettorato afferma che:
- è consentito il pagamento della retribuzioni in contanti al dipendente purché avvenga presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto o risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario;
- è consentito il pagamento attraverso il "vaglia postale" 
- sono ritenute valide anche il pagamento attraverso assegno circolare, vaglia postali e cambiari purché rispettino le condizioni e le modalità di cui all'Art. 49, c.7 e 8, del D. Lgs. n. 231/07, ed emessi con l'indicazione del nome del beneficiario e sia apposta la clausola "non trasferibile";
In merito alle INDENNITA' DI TRASFERTA, in considerazione della natura "mista" della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo e che abbia determinate caratteristiche), l'Ispettorato ritiene necessario ricomprendere le somme nell'obbligo della tracciabilità, diversamente a quanto avviene per le somme versate esclusivamente a titolo di rimborso documentato

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